Arrivano le prime istruzioni operative per applicare l’articolo 35-bis del Dl 113/2018, il cosiddetto Decreto Sicurezza. Le ha fornite dalla Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 52/2019.
Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere in merito all’assunzione di agenti di polizia locale.
In particolare, l’ente chiede di conoscere se la copertura delle assunzioni debba
Per spesa sostenuta si intende la spesa rendicontata, nel caso di specie nel rendiconto relativo all’esercizio 2016, da cui è possibile ricavare con precisione anche l’elemento della congruità (il “personale di polizia municipale”) .
Rispetto alle tre possibilità indicate nel primo quesito quella più calzante appare la seconda (“spesa reale, ossia quella effettivamente sostenuta dall’ente per tale personale”).
A sostegno della tesi indicata si richiama la deliberazione n. 25 del 6 ottobre 2014 della sezione Autonomie che, con riferimento alla spesa per il personale afferma che il computo va effettuato “prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali” .
Inoltre non devono essere determinati due diversi budget assunzionali, ma occorre speciale previsione per il turn over nell’ipotesi, complessa, di assunzioni a tempo indeterminato di personale di polizia locale. Alla base del computo c’è la minor spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell’anno precedente.
A questo link il testo completo della Deliberazione.